- Modello da utilizzare in caso di materiale di scavo al di fuori del cantiere di produzione
- Modello da utilizzare in caso di materiale di scavo al di fuori del cantiere di produzione
- Autocertificazione per il riutilizzo in sito del terreno
- Circolare n. 353596 del 21/8/2017 della Regione Veneto
- Circolare n. 127310 del 25/3/2014 della Regione Veneto
Informazioni generali
Dichiarazioni ai sensi dell' art. 21 del DPR n. 120/2017.
Il DPR 120/2017 prevede che il produttore delle terre e rocce da scavo invii ad ARPAV una dichiarazione relativa alle caratteristiche dei materiali da scavare secondo le modalità definite all'art. 21.
La Regione del Veneto ha fornito indicazioni sulle modalità per la compilazione e l'invio delle dichiarazioni nei due casi possibili:
- utilizzo del materiale di scavo al di fuori del cantiere di produzione
(Circolare n. 353596 del 21/8/2017) - riutilizzo del materiale nello stesso sito di produzione
(Circolare n. 127310 del 25/3/2014 con allegato il Modello di autocertificazione).
Le differenze sostanziali dal punto di vista operativo rispetto alla normativa precedente, con particolare riguardo alle opere non soggette a VIA/AIA, riguardano i seguenti aspetti:
- la dichiarazione deve essere sottoscritta dal produttore, cioè "il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo"; non sono più accettabili dichiarazioni sottoscritte dal proprietario/proponente o dal progettista/direttore dei lavori.
- La trasmissione della documentazione va fatta oltre che ad ARPAV anche al comune del luogo di produzione 15 giorni prima dell'inizio delle attività di scavo.
- La modulistica da utilizzare per la dichiarazione (Allegati 6 e 8) è modificata ed integra alcune informazioni rispetto a quella già in vigore in Regione; per i progetti approvati prima del 22 agosto 2017 (con riferimento alla data del permesso a costruire o analogo titolo abilitativo) per la predisposizione delle dichiarazioni potrà essere ancora utilizzata la modulistica regionale. Per i progetti approvati dal 22 agosto in poi dovrà essere utilizzata la nuova modulistica (Allegati 6 e 8); fino ad avvenuto aggiornamento dell’applicativo web gestito da ARPAV viene richiesto di inserire i dati in applicativo e generare una pratica il cui ID va riportato in intestazione al modello Allegato 6 compilato su carta.
- Il set analitico di base per l’accertamento dei requisiti di idoneità prevede, oltre ai parametri già previsti dalle istruzioni operative di ARPAV, anche cobalto, mercurio e amianto (quest'ultimo nel caso in cui sia stata riscontrata la presenza di materiale di riporto di origine antropica).
- Nel caso di terre e rocce provenienti da scavo in roccia la verifica analitica è fatta previa porfirizzazione dell’intero campione.
- In presenza di materiali di riporto, in quantità inferiore al 20% in peso (allegato 10), il materiale deve essere sottoposto a test di cessione (art. 4).
- Per quanto riguarda la numerosità di campioni da analizzare in base alle caratteristiche dell’intervento si continua a far riferimento alle istruzioni operative di ARPAV (mentre per le opere in VIA/AIA si fa riferimento all'Allegato 2 del DPR).
- Il riutilizzo in processo produttivo è possibile solo nel caso in cui il processo preveda la produzione di prodotti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce (Allegato 4).
- La modifica sostanziale della dichiarazione ai sensi dell’art. 4 andrà inviata 15 giorni prima della gestione delle terre e rocce da scavo; nel caso in cui la modifica riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo può essere effettuata al massimo due volte.
- Tempistica: 1 anno, salvo il caso in cui il sito di riutilizzo preveda delle tempistiche superiori; la proroga è possibile solo una volta per un massimo di 6 mesi.
- Documento di trasporto: esiste una nuova modulistica definita dall’Allegato 7 (scarica il Documento di trasporto).
- Riutilizzo in sito: la norma prevede obbligatoriamente la verifica della non contaminazione ai sensi dell’allegato 4 quindi in maniera analoga al caso del riutilizzo fuori sito; non è prevista modulistica specifica e quindi si continua ad utilizzare quella già in vigore in regione Veneto; il non accertamento dell’idoneità del materiale comporta la gestione delle terre come rifiuti (art. 24, c.6).
L'applicativo web.
Le dichiarazioni, per essere pienamente rispondenti a quanto richiesto dalla normativa, devono essere compilate utilizzando l'applicativo web dedicato.
Effettuato l'accesso, è necessario registrarsi, procedere con la compilazione della scheda ed infine confermare e stampare (su file o su carta) la dichiarazione.
A chi inviare le dichiarazioni?
- Riutilizzo dei materiali di scavo al di fuori del cantiere di produzione.
Le dichiarazioni devono essere inviati all'indirizzo terrerocce@pec.arpav.it e agli indirizzi PEC dei comuni di competenza. I moduli devono essere inviati in formato file pdf firmato digitalmente o stampato e firmato su carta e poi scansionato. - Completo riutilizzo dei materiali di scavo nello stesso sito di produzione.
Il modello di autocertificazione deve essere inviato solamente all’indirizzo PEC del comune in cui ricade il sito di produzione.
Nel caso in cui il produttore delle terre provveda all'accertamento del rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione in relazione alla destinazione d'uso del sito di utilizzo dovranno essere seguite le istruzioni operative definite da ARPAV.
La mappa per consultare i dati.
A partire da novembre 2015, i dati relativi ai risultati delle analisi eseguite per la gestione delle terre e rocce da scavo, sono utilizzati per aggiornare la mappa dall’applicativo ed il relativo database.
Nella mappa è possibile visualizzare anche le unità fisiografiche e deposizionali del Veneto, aree omogenee per contenuto in metalli pesanti, che sono state descritte nella pubblicazione edita da ARPAV Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto. Nella mappa queste unità sono rappresentate da aree di sfondo caratterizzate da colori differenti. Cliccando sul colore utilizzando il tasto info viene visualizzato il nome dell’unità e i valori di fondo relativi.
I dati raccolti dal 2010 e fino a dicembre 2014 sono consultabili dalla mappa accessibile dal riquadro a destra; non appena completata la migrazione di tutti i dati nel nuovo sistema sarà attiva solo la mappa accessibile dall’applicativo.
Per ulteriori informazioni:
Tempi
Tempistica: 1 anno, salvo il caso in cui il sito di riutilizzo preveda delle tempistiche superiori; la proroga è possibile solo una volta per un massimo di 6 mesi.
Documentazione da presentare
Allegato 6 e 7.
Modello da utilizzare in cado di materiale di scavo al di fuori del cantiere di produzione, come da Allegato alla Circolare n. 353596 del 21/8/2017 della Regione Veneto.
Allegato 8.
Modello da utilizzare in caso di materiale di scavo al di fuori del cantiere di produzione, come da Allegato alla Circolare n. 353596 del 21/8/2017 della Regione Veneto.
Autocertificazione per il riutilizzo in sito del terreno.
Da presentare al Comune nel caso in cui il terreno scavato non contaminato sia riutilizzato nello stesso sito di escavazione come da modello allegato alla Circolare n. 127310 del 25/3/2014 della Regione Veneto.
Per ulteriori informazioni: Arpav terre e rocce da scavo
Orari di apertura
- Martedì, Giovedì: 10.00 – 12.30
- Martedì: 17.00 – 18.00
Contatti
- Telefono: 049 9998511
- Email: ambiente@comune.teolo.pd.it
- Email: lavori.pubblici03@comune.teolo.pd.it
- Pec: teolo.pd@cert.ip-veneto.net
Orari di apertura
- Su appuntamento
Contatti
- Telefono: 049 9998520
- Telefono: 049 9998521
- Email: edilizia.privata03@comune.teolo.pd.it
- Email: edilizia.privata04@comune.teolo.pd.it
- Pec: teolo.pd@cert.ip-veneto.net