Informazioni generali

D.M. 37/2008 – orientamento sull’obbligo, casi previsti e soggetti dichiaranti

Il D.M. 37/08 ha reso il progetto sempre obbligatorio, differenziando solo i soggetti che devono firmarlo a seconda delle diverse tipologie di impianto

Il D.M. 37/08 stabilisce che il progetto dell’impianto elettrico è sempre obbligatorio in tutti i casi in cui si deve procedere con l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento di un edificio, indipendentemente dalla destinazione d’uso. Per la violazione dell’obbligo di progetto sono previste sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all’entità e alla complessità dell’impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

Il D.M. 37/08 specifica che in alcuni casi il progetto può essere firmato dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, mentre in altri da un professionista iscritto negli albi professionali.

Tipologia di impianto per cui vige l’obbligo di progetto firmato da un professionista abilitato:

Il progetto di un impianto elettrico è sempre obbligatorio, come sancito dal D.M. 37/2008, mentre le tipologie di impianti per cui il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali sono definite dall’art. 5:

1. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonch. gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere per:

  • edifici ad uso civile:
    - per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw;
    -per utenze domestiche di singole unit. abitative di superficie superiore a 400 m.;
  •  edifici adibiti ad attività produttive, commercio, terziario ed altri usi:
    - per le utenze alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione;
    - per le utenze alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 m.;

2. impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici per i quali . obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;

3. impianti elettrici relativi ad unit. immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI quali:

  •  locali adibiti ad uso medico;
  • locali adibiti ad uso medico per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio;

4. impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

  •  quando coesistono con impianti elettrici aventi obbligo di progetto.

5. impianti di rilevamento antincendio:

  •  quando sono inseriti in un’attivit. soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi;
  • quando gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

In tutti gli altri interventi non ricadenti nelle fattispecie degli impianti indicati, il progetto può essere predisposto anche a cura del responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
 

Eccezioni all’obbligo di progetto dell’impianto elettrico: ecco i casi in cui non è previsto il progetto

L’art.10 del D.M. 37/2008 definisce i casi in cui non . previsto l’obbligo di progetto dell’impianto elettrico, ossia per:

• la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari;
• l’installazione di elettrodomestici, ascensori, porte o cancelli automatici;
• gli interventi che rientrano nella manutenzione ordinaria.

In tali casi non è richiesta redazione di progetto né da un professionista né dell’impresa, fermo restando l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.

Obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità

Una volta redatto il progetto, conclusi i lavori e verificata la funzionalit. dell’impianto, l’impresa installatrice è obbligata a rilasciare la “dichiarazione di conformità” secondo quanto stabilito dall’art. 7 del D.M. 37/2008.Sono previste sanzioni amministrative nel caso di accertata violazione di tale obbligo che comporta l’applicazione di importo (da 100,00 € ad 1.000,00 €) che varia a seconda dell’entitò e complessità
dell’impianto, del grado di pericolosità e di altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.


 

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Ultimo aggiornamento:

14/06/2024

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