Informazioni generali

Formano l'elettorato attivo tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2 del T.U. n. 223/1967. 

Per essere elettore occorre:

 ·  essere cittadino italiano;

 ·  avere compiuto il 18° anno di età;

 ·  non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative per l'iscrizione nelle liste elettorali.

Formano l'elettorato passivo i candidati alle singole consultazioni, elettorali o referendarie.

La qualità di elettore, ai sensi dell'art. 48 della Costituzione, viene conferita a tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età e che sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica: l'art. 1 del T.U. n. 223/1967, proprio in virtù del precetto costituzionale, stabilisce: "sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2". 

A tal fine è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

 · Cittadinanza italiana - disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91; si acquista per nascita, per beneficio di legge o per naturalizzazione (Decreto del Presidente della Repubblica);

 · Maggiore età - stabilita al compimento del diciottesimo anno di età dalla legge 8 marzo 1975, n. 39; il diciottenne può esercitare altresì il diritto di elettorato attivo per il Senato, dopo la modifica apportata all'articolo 58, comma 1, della Costituzione dalla legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, che ha soppresso il preesistente limite minimo dei 25 anni di età.

 · Assenza di cause ostative - che precludono l'iscrizione nelle liste elettorali: vi rientrano i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che comportano l'applicazione di misure di sicurezza detentive o personali (libertà vigilata o divieto di soggiorno in uno o più comuni o province), della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, temporanea o perpetua, etc.(art. 2 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223). Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato

 

Orari di apertura

  • Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì: 8.30 – 13.00
  • Martedì, Giovedì: 16.00 – 18.00

Contatti

Ultimo aggiornamento:

15/06/2023

Ulteriori informazioni

Responsabili

Titolare del potere sostitutivo (persona a cui rivolgersi in caso di inerzia nel procedimento)

Segretario generale