Informazioni generali

A partire dal 9 maggio 2012 per chiedere il cambio di residenza è sufficiente compilare, sottoscrivere e presentare la “dichiarazione di residenza” (vedi allegato) presso l'ufficio anagrafico del Comune ove il richiedente intende fissare la propria residenza. 
Per il Comune di Teolo, le dichiarazioni anagrafiche vanno presentate:

  • all' Ufficio Servizi Demografici  (Municipio di Teolo via Euganea Treponti, 34, orari di apertura: lun. mart. merc. ven. dalle ore 08,30 alle 13,00, mart.  anche nel pomeriggio dalle ore 16,00 alle 18,00 - giov. solo il pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00)
  • tramite posta con raccomandata al seguente indirizzo: Comune di Teolo - Ufficio Anagrafe, Via Euganea Treponti, n. 34 - 35037 Teolo;
  • via fax al n. 049 9900264;
  • o per via telematica (E-Mail tradizionale: anagrafe.teolo@comune.teolo.pd.it), posta elettronica certificata PEC: teolo.pd@cert.ip-veneto.net - soltanto da altra casella certificata). 

Quest' ultima possibilità è consentita qualora ricorra  una delle seguenti condizioni: 

  1. che le dichiarazioni siano sottoscritte con firma digitale; 
  2. che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione; 
  3. che le dichiarazioni siano trasmesse attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente. 
  4. che la copia delle dichiarazioni recanti la firma autografa del richiedente siano acquisite mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice. 

Si raccomanda di compilare la dichiarazione anagrafica in ogni sua parte. 
In caso di dubbio è possibile contattare l' Ufficio Servizi Demografici (selezionare per orari e riferimenti). 
Si evidenzia che la dichiarazione anagrafica deve essere sottoscritta da tutti i componenti maggiorenni della famiglia interessata al mutamento anagrafico.
Ciascuna persona tenuta a sottoscrivere la dichiarazione deve allegare all'istanza copia di un proprio documento di identità in corso di validità. 
La mancanza delle prescritte sottoscrizioni, di copia dei documenti di identità in corso di validità nonché dei dati contrassegnati come obbligatori con un asterisco rendono la domanda non ricevibile: in tali casi non sarà pertanto possibile procedere all'iscrizione anagrafica dell'interessato. 
Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela. 
A seguito del D.L. 28.03.2014 n. 47 "Misure urgente per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015 entrato in vigore il 29.03.2014 all'atto della presentazione della dichiarazione di residenza deve essere fornito anche il titolo di occupazione dell'alloggio (es. atto di proprietà o contratto di locazione o altra documentazione come dall'allegato in coda alla presente). 
Le dichiarazioni anagrafiche possono essere formate e/o rese anche tramite un soggetto terzo rispetto all'interessato, munito di apposito potere di rappresentanza (art. 38, comma 3-bis, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nel sotto riportato Allegato A (*). 
Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nel sotto riportato Allegato B (*). 

La registrazione avviene nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni anagrafiche, sempre che le stessa siano state correttamente compilate e corredate di tutta la prescritta documentazione; diversamente, sempre entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione anagrafica, l'Ufficio Anagrafe comunica che la stessa è irricevibile.

Fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorrono dalla data di presentazione. 
Effettua la registrazione anagrafica, ove richiesto, l'Ufficiale di Anagrafe rilascia la certificazione relativa alla residenza, allo stato di famiglia limitatamente alle informazioni documentate e ad ogni altro dato comunque in possesso dell'ufficio. 
Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche e delle corrispondenti cancellazioni presso il Comune di provenienza decorrono dalla data di presentazione della “Dichiarazione di residenza”, sempre che la stessa sia ricevibile. 
Entro i 45 giorni successivi alla presentazione della “Dichiarazione di residenza”, l'Ufficiale di Anagrafe effettua l'istruttoria che consiste nel verificare del requisito della dimora abituale nonché nell'integrazione la documentazione mancante per la conferma dell'iscrizione anagrafica. 
In caso di dichiarazioni non rispondenti al vero sia applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
Ove nel corso degli accertamenti svolti emergano discordanze con la dichiarazione resa, l'Ufficiale di Anagrafe segnala quanto è emerso alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza e al Comune di provenienza. 
Non ricevendo nessuna comunicazione da parte del Comune di Teolo decorsi 45 giorni dalla data di presentazione delle dichiarazioni anagrafiche, la relativa iscrizione si intende confermata (art. 20 L. 7 agosto 1990, n. 241). 

Si riporta il testo degli artt. 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 75: Decadenza dai benefici 
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Articolo 76: Norme penali
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

 

Tempi

Entro i 45 giorni successivi alla presentazione della “Dichiarazione di residenza”.

Orari di apertura

  • Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì: 8.30 – 13.00
  • Martedì, Giovedì: 16.00 – 18.00

Contatti

A chi rivolgersi: Area 1-2

Orari di apertura

Contatti

Ultimo aggiornamento:

13/06/2023

Ulteriori informazioni

Responsabili

Titolare del potere sostitutivo (persona a cui rivolgersi in caso di inerzia nel procedimento)

Segretario generale